RITARDI DI PAGAMENTO
Interessi di mora e ritardi di pagamento: D.Lgs. 231/2002, calcolo e risarcimento 40 € (2026)
Che cosa Le spetta quando un cliente paga in ritardo: termini, calcolo degli interessi di mora, 40 € per fattura, decreto ingiuntivo e lettera di diffida.
Che cosa prevede la legge sui ritardi di pagamento? Il D.Lgs. 231/2002, che recepisce la direttiva europea sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, fissa il termine di pagamento tra imprese in 30 giorni, con un massimo pattuibile di 60, e riconosce al creditore, dal giorno successivo alla scadenza e senza costituzione in mora, interessi moratori pari al tasso BCE più 8 punti e un risarcimento forfettario di 40 € per i costi di recupero. Questa guida spiega i termini, il calcolo degli interessi, il risarcimento, il decreto ingiuntivo e Le fornisce un modello di diffida pronto da inviare. Non sostituisce una consulenza legale.
Qual è il termine legale di pagamento tra imprese?
Tra imprese e professionisti, il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se successiva, dalla consegna della merce o dalla prestazione del servizio, salvo diverso accordo (art. 4 del D.Lgs. 231/2002). Le parti possono pattuire per iscritto un termine più lungo, ma oltre i 60 giorni la clausola è valida solo se giustificata dalla natura del contratto e non gravemente iniqua per il creditore. Se è prevista una procedura di verifica o accettazione della merce, questa non può superare i 30 giorni e il termine decorre dalla sua conclusione.
La mora scatta in modo automatico: il creditore ha diritto agli interessi e al risarcimento per il solo decorso del termine, senza bisogno di costituzione in mora (art. 4, comma 1). La diffida resta però la prova scritta che userà nel ricorso per decreto ingiuntivo e l’atto che, inviato con raccomandata A/R o PEC, interrompe la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c.
Come si calcolano gli interessi di mora?
Gli interessi di mora sono gli interessi che maturano sull’importo della fattura, IVA inclusa, per ogni giorno di ritardo. Il tasso è quello pattuito tra le parti; in mancanza di accordo si applica il tasso legale di mora: il tasso di riferimento della Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di 8 punti percentuali (art. 5 del D.Lgs. 231/2002). Il tasso vale per ciascun semestre solare ed è reso noto con comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.
| Verificato il 15 ottobre 2026 | Tasso annuo |
|---|---|
| Tasso di riferimento BCE (comunicato MEF, GU n. 163/2026) | 2,40 % |
| Interessi legali di mora, 2º semestre 2026 (BCE + 8 punti) | 10,40 % |
| Risarcimento forfettario costi di recupero, per fattura (art. 6) | 40 € |
Esempio di calcolo: una fattura di 2 000 € IVA inclusa a un cliente impresa viene pagata con 45 giorni di ritardo, senza tasso pattuito. Interessi = 2 000 € × 10,40 % × 45 ÷ 365, cioè circa 25,64 €. Il tasso viene aggiornato al 1º gennaio e al 1º luglio; verifichi il valore in vigore prima di scriverlo in una lettera. Se il ritardo attraversa due semestri, calcoli ogni tratto con il proprio tasso.
Il risarcimento forfettario di 40 € per i costi di recupero.
Il risarcimento forfettario è una somma fissa di 40 € che ogni cliente impresa o professionista in ritardo deve per ciascuna fattura non pagata, in aggiunta agli interessi di mora (art. 6 del D.Lgs. 231/2002). È dovuto automaticamente, senza costituzione in mora e senza che Lei debba documentare alcuna spesa. Conviene chiederlo espressamente nel sollecito e nella diffida.
Se i costi di recupero effettivamente sostenuti superano i 40 € (onorari di un avvocato o di una società di recupero crediti, spese di raccomandata o PEC), può chiedere in più il rimborso di tali costi, purché ragionevoli e documentati. Il D.Lgs. 231/2002 si applica solo alle transazioni commerciali tra imprese o con la pubblica amministrazione; nei confronti di un consumatore valgono le regole generali del codice civile e le eventuali clausole del contratto.
Come funziona il decreto ingiuntivo?
Il decreto ingiuntivo è un procedimento giudiziario sommario per ottenere rapidamente un titolo esecutivo su crediti certi, liquidi ed esigibili provati per iscritto (artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile). Per le imprese, la fattura accompagnata dall’estratto autentico delle scritture contabili costituisce prova scritta idonea (art. 634 c.p.c.). Il ricorso si deposita, con l’assistenza di un avvocato, presso il giudice competente per valore e territorio, allegando contratto o preventivo, fattura, solleciti e diffida. Il giudice decide senza sentire il debitore.
Il decreto viene notificato al debitore, che ha 40 giorni per pagare o proporre opposizione (art. 641 c.p.c.). Se non si oppone, il decreto diventa esecutivo e consente il pignoramento; se si oppone, si apre un ordinario giudizio di merito. Attenzione alla prescrizione: il credito da fattura tra imprese è soggetto alla prescrizione ordinaria di 10 anni (art. 2946 c.c.); alcuni crediti periodici hanno termini più brevi, ma per una fattura di beni o servizi vale la regola generale. Una diffida inviata con raccomandata A/R o PEC interrompe il termine.
Modello di diffida ad adempiere per fattura non pagata.
La diffida si redige su carta intestata e si invia con raccomandata A/R o via PEC, in modo da provarne contenuto e data di ricezione. Deve contenere l’intestazione «diffida ad adempiere», i riferimenti della fattura, l’importo richiesto con interessi e risarcimento, un termine non inferiore a 15 giorni (art. 1454 c.c.) e l’annuncio dell’azione giudiziaria. Un invio parallelo per email accelera la reazione, ma solo la raccomandata o la PEC fanno prova.
Lettera di diffida ad adempiere
OggettoDiffida ad adempiere: fattura [numero]
[La Sua azienda] [Indirizzo] [Partita IVA] [Email, PEC e telefono] Spett.le [Ragione sociale del cliente] [Nome del responsabile] [Indirizzo] [Luogo], [data] Raccomandata A/R n. [numero] / PEC Oggetto: Diffida ad adempiere e costituzione in mora – fattura [numero] Spett.le Società, nonostante i nostri solleciti del [date], la fattura [numero] del [data di emissione], dell’importo di [importo] € IVA inclusa, scaduta il [data di scadenza], risulta a oggi non pagata. Con la presente, ai sensi degli artt. 1219 e 1454 del codice civile, Vi costituiamo in mora e Vi diffidiamo a corrispondere, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, la somma di [importo] €, maggiorata di: – interessi di mora al tasso del [tasso] annuo dal [giorno successivo alla scadenza], ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2002; – risarcimento forfettario di 40 € per i costi di recupero, ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto. Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico sul conto [IBAN]. Decorso inutilmente tale termine, senza ulteriore avviso depositeremo ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale competente, con richiesta di condanna alle spese di procedura e di recupero. La presente vale altresì quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. Distinti saluti, [Il Suo nome] [Qualifica] [Firma]
Conservi la ricevuta di ritorno o la ricevuta PEC insieme alla fattura e ai solleciti precedenti: formano il fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo.
Seguire gli insoluti fino alla diffida con Dunlio.
Dunlio raccoglie nello stesso posto le fatture in attesa, le fasi di sollecito inviate e la cronologia di ogni scambio. I tre modelli in italiano sono inclusi; per ora gli interessi di mora vanno indicati manualmente nel testo. Quando una fattura arriva alla diffida senza risposta, dispone dell’intero fascicolo datato per redigere la lettera qui sopra. I modelli di email di sollecito sono nelle nostre guide.